STATUTO
Art. 1 - Finalità e sede
del Consorzio.
Art. 2 - Università Consorziate
Art. 3 - Attività del Consorzio
Art. 4 - Patrimonio
Art. 5 - Finanziamenti
Art. 6 - Organi
Art. 7 - Il Consiglio Direttivo
Art. 8 - Il Direttore del Consorzio
Art. 9 - La Giunta
Art. 10-Il Consiglio Scientifico
Art. 11-Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 12-Gestione Finanziaria
Art. 13-Personale
Art. 14-Durata e recesso
Art. 15-Scioglimento del Consorzio
Art. 16-Regolamenti
Art. 17
Art. 1 - Finalità e sede
del Consorzio.
Il Consorzio Interuniversitario di "Metodologie Analitiche e Controllo
di Qualità", costituito con atto convenzionale sottoscritto
il 17 Giugno 1998 dai Rettori o Loro Rappresentanti delle Università
di Bologna, Camerino, Catania, Ferrara, Firenze, L'Aquila, Napoli, Palermo,
Parma, Pisa, Roma "Tor Vergata", Torino, Udine, Venezia
si propone di:
- promuovere e coordinare ricerche, sia fondamentali che applicative,
nel settore delle Chimica Analitica
- promuovere iniziative di formazione ed aggiornamento
- favorire l'interazione delle Università consorziate con altri
Enti di Ricerca nazionali ed internazionali e la partecipazione ai progetti
di ricerca europei
- favorire l'apporto di competenze metodologiche Chimico-Analitiche nella
realizzazione di centri scientifici e tecnologici e nella definizione
dei procedimenti e delle norme per la Certificazione di Qualità.
Il Consorzio non ha fine di lucro e non può distribuire utili ai
Consorziati.
Il Consorzio ha sede legale in Parma ed e posto sotto la vigilanza del
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
(M.U.R.S.T.).
Art. 2 - Università Consorziate
Fanno parte del Consorzio:
- le Università che lo hanno costituito
- ogni altra Università italiana o straniera che ne faccia richiesta,
previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, che ne valuterà
le attività esistenti ed i possibili sviluppi.
Possono partecipare alle attività del Consorzio tutti i ricercatori
delle Università aderenti, la cui attività è rivolta
allo sviluppo di nuove metodologie o strumentazioni Chimico-Analitiche
ed al problema del controllo di qualità.
Art. 3 - Attività del Consorzio
Allo scopo di realizzare i propri fini istituzionali il Consorzio:
- procede alla costituzione ed alla gestione di Sezioni e di Laboratori
di ricerca avanzata, costituisce Unità di ricerca presso le Università
consorziate e, previa attivazione di apposite convenzioni, presso Enti
di ricerca pubblici e privati
- promuove la progettazione e lo sviluppo della collaborazione scientifica
tra le Unità di ricerca delle Università consorziate e tra
queste ed Enti pubblici e privati nel campo delle delle metodologie analitiche
- acquisisce e gestisce grandi apparecchiature
- svolge attività di ricerca di base e di sviluppo e ne favorisce
il traferimento ad Enti ed Industrie per le potenziali applicazioni, anche
in relazione alle realtà locali delle singole unità operative
- esegue studi e ricerche per conto di Amministrazioni pubbliche, Enti
pubblici e privati e fornisce supporto scientifico e di consulenza
- promuove lo sviluppo di metodi e procedure per la assicurazione di qualità
in Chimica Analitica nei suoi diversi aspetti
- mette a disposizione delle Università partecipanti le competenze
e le attrezzature che possano costituire il supporto per l'attività
dei Dottorati di Ricerca e per la formazione di esperti nel campo delle
metodologie analitiche
Per i propri fini istituzionali il Consorzio potrà stipulare convenzioni
con altre Università, il C.N.R., l'ENEA, altri Enti pubblici e
privati, Fondazioni e società nazionali ed internazionali, che
operano in settori riguardanti le attività del Consorzio. Potrà,
altresi, prendere parte allo studio, alla realizzazione e gestione di
iniziative scientifiche e di formazione nell'ambito di progetti e di accordi
di cooperazione internazionale.
Art. 4 - Patrimonio
Le Università di cui all' Art.1, all' atto costitutivo, contribuiscono
alla costituzione del Consorzio con la somma di Lit. 3.000.000 (tre milioni)
ciascuna. Tale somma viene versata entro 60 giorni dall'emanazione del
Decreto Ministeriale che istituisce il Consorzio.
Ogni altra Università che entri a far parte del Consorzio entro
un anno dalla sua costituzione è tenuto al versamento della stessa
quota di cui al paragrafo precedente.
Le quote da versare da parte delle Università che intendano consorziarsi
successivamente saranno stabilite dal Consiglio Direttivo di anno in anno.
Art. 5 - Finanziamenti
Per lo svolgimento della propria attività il Consorzio si avvale:
- dei contributi erogati, per le attivita del Consorzio, dal M.U.R.S.T.,
da altre Amministrazioni statali e da Enti pubblici e privati italiani
e stranieri;
- dei fondi erogati dalle Università consorziate e dei fondi di
pertinenza delle Università consorziate, erogati dal M.U.R.S.T.,
con modalità stabilite per convenzione tra le Universita stesse
ai sensi dell'art. 12 del DPR 705 del 9/12/85
- dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal
M.U.R.S.T., da altre Amministrazioni statali, da Enti pubblici e privati
-di finanziamenti o contributi da Enti o soggetti, con i quali collabora
nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile
- di proventi derivanti dalla propria attività svolta sulla base
di commesse, contratti e convenzioni con Amministrazioni statali e da
Enti ed Istituzioni pubblici o privati, nonche dalla attività di
formazione scientifica, tecnica e professionale, oggetto di opportune
convenzioni
- di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente
sottoscritti.
Art. 6 - Organi
Sono organi del consorzio:
a) il Consiglio Direttivo
b) il Direttori
c) la Giunta
d) il Consiglio Scientifico
e) il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 7. Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Consorzio per
quanto concerne sia l'attività scientifica sia l'utilizzazione
dei mezzi finanziari. Il Consiglio è composto da un rappresentante
di ciascuna Università consorziata, scelto tra i suoi professori
di ruolo operanti nel campo delle attività del Consorzio e nominato
dal Rettore. Il Consiglio è nominato per un triennio. La nomina
dei componenti del Consiglio non può essere rinnovata per più
di una volta consecutivamente.
Il Consiglio Direttivo:
- elegge nella sua prima seduta il Direttore
- elegge i componenti della Giunta
- approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo
- delibera sulla richiesta di afferenza di nuove Università e ratifica
i recessi dal Consorzio
- adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto e, a maggioranza
dei due terzi dei componenti, le modifiche di Statuto
- delibera su tutte le questioni riguardanti l'Amministrazione del Consorzio
- indica i limiti entro i quali la Giunta potrà operare nel corso
dell'anno per attuare i programmi del Consorzio.
Inoltre, sentito il parere del Consiglio Scientifico,
- delibera sull'istituzione e soppressione di Unità, Sezioni e
Laboratori e ne nomina i Direttori
- approva contratti, convenzioni e commesse
- approva l'affidamento di incarichi e compiti alle unità operative
ed ai propri Laboratori
- delibera su contratti a termine e borse di studio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo
si riunisce almeno due volte l'anno.
Art. 8. Il Direttore del Consorzio
Il Direttore del Consorzio è eletto per un triennio dal Consiglio
Direttivo nel proprio seno e non è rieleggibile per più
di un triennio consecutivo.
Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo, il Consiglio Scientifico
e la Giunta ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. A tal fine esegue
le deliberazioni del Consiglio Direttivo: sottoscrive le convenzioni ed
i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello
Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovraintende alle attività
e all’amministrazione del Consorzio stesso.
Art 9. La Giunta
La Giunta del Consorzio è cornposta dal Direttore, che la presiede,
e da quattro membri del Consiglio Direttivo eletti nel proprio seno.
La Giunta:
- predispone gli atti del Consiglio Direttivo
- adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza
del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima adunanza successiva
del Consiglio stesso
adotta i provvedimenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo.
Art. 10. Il Consiglio Scientifico
Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore del Consorzio,
che lo presiede, dai Direttori dei Laboratori e delle Sezioni tematiche
del Consorzio, e da due rappresentanti del personale scientifico e tecnico,
dipendente o associato come definito nel regolamento di funzionamento,
e partecipante all'attività del Consorzio, eletti su collegio unico
come da regolamento stesso. Fanno inoltre parte rappresentanti delle Istituzioni
o Enti che concorrono continuativamente con finanziamenti al funzionamento
del Consorzio, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Scientifico rimane in carica tre anni.
Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica
del Consorzio. A tal fine elabora i piani pluriennali di attività
e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività
del Consorzio. Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico scientifici
connessi alle finalità del Consorzio; può avvalersi del
parere consultivo di esperti anche stranieri.
Il Consiglio Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno.
Art. 11. Collegio dei Revisori dei Conti
La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è
effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri
effettivi e da uno supplente nominati per un triennio a insindacabile
giudizio del Consiglio Direttivo, tra funzionari particolarrnente esperti
che afferiscono alle Università facenti parte del Consorzio.
Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare
tenuta dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione,
le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni
ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio può assistere alle
riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 12. Gestione Finanziaria
L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di
programmi poliennali di attività. L'esercizio finanziario inizia
l'1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo
delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione
predisposto dalla Giunta contenente tra l'altro il prograrnma delle attività
scientifiche.
Entro il 30 Aprile dell'anno successivo approva il conto consuntivo, contenente
tra l'altro la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente
scaduto, presentato al Consiglio stesso dalla Giunta.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati al MURST
nei quindici giorni successivi alle date di scadenza e alle Universilà
consorziate per conoscenza.
Art. 13. Personale
La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato
dal Consig1io Direttivo. Detto regolamento sarà predisposto tenuto
conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente
personale universitario.
In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà
procedere all'assunzione mediante contratti a terrnine di personale, anche
di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica,
secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.
Art. 14. Durata e recesso
Il Consorzio ha durata iniziale di anni sei e successivamente è
prorogato automaticamente di anno in anno.
E' ammesso il recesso di ciascuno degli Enti previa disdetta da inviare
almeno sei prima della fine dell'esercizio finanziario.
Art. 15. Scioglimento del Consorzio
Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa dal Consiglio
Direttivo con voto favorevole di almeno 3/4 dei suoi membri.
Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione
sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, secondo
la decisione adottata dal Consiglio Direttivo
Art. 16. Regolamenti
Entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo saranno
adottatti i regolamenti di esecuzione del presente Statuto. In particolare:
1) il regolamento organico e del personale e l'ordinamento dei servizi;
2) il regolamento di amministrazione e contabilità;
3) il regolamento di funzionamento degli organi.
Il Consiglio Direttivo predispone inoltre il regolamento dei Laboratori,
delle Sezioni e delle Unità del Consorzio. I regolamenti di cui
ai punti 1 e 2 sono inviati al MURST.
Art 17
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norrne di
cui agli Artt. 11 e segg. del Codice Civile.
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